Decreto del Presidente
della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068
(GU 11/02/54, n. 34)
Ordinamento della professione di
ragioniere e perito commerciale
TITOLO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1. Oggetto
della professione
Articolo 2. Esercizio
della professione
Articolo 4. Obbligo
del segreto professionale
Articolo 5. Vigilanza
sull'esercizio della professione
TITOLO II - I COLLEGI DEI
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Articolo 6. Circoscrizione
territoriale
Articolo 7. Composizione
del consiglio del collegio - Eleggibilita' dei Consiglieri
Articolo 8. Cariche
del Consiglio
Articolo 9. Attribuzioni
del Presidente
Articolo 10. Attribuzioni
del Consiglio
Articolo 12. Decadenza
dalla carica di consigliere
Articolo 13. Delegazione
del collegio
Articolo 14. Sostituzione
dei componenti del Consiglio
Articolo 15. Scioglimento
del Consiglio
Articolo 16. Collegio
dei revisori dei conti
Articolo 18. Convocazione
dell'assemblea per l'approvazione dei conti
Articolo 19. Convocazione
dell'assemblea per l'elezione del Consiglio del Collegio
e del Collegio dei revisori dei conti
Articolo 20. Reclami
contro i risultati delle elezioni
Articolo 21. Assemblee
straordinarie
TITOLO III - IL CONSIGLIO
NAZIONALE
Articolo 22. Sede e
composizione del Consiglio nazionale
Articolo 24. Incompatibilita'
- Sostituzione dei componenti
Articolo 27. Notificazione
delle decisioni
TITOLO IV - GLI ALBI E GLI
ELENCHI: Condizioni per esservi iscritti
Articolo 29. Albo ed
elenco dei non esercenti
Articolo 30. Divieto
di iscrizione in piu' albi - Anzianita'
Articolo 31. Requisiti
per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale
Articolo 32. Domanda
d'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale
Articolo 33. Trasferimento
di residenza
TITOLO V - CANCELLAZIONE
DALL'ALBO O DALL'ELENCO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Articolo 34. Cancellazione
dall'albo o dall'elenco
Articolo 35. Responsabilita'
disciplinare degli iscritti nell'albo
dei ragionieri e periti commerciali - Azione disciplinare
Articolo 40. Rapporti
tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale
Articolo 41. Istruttoria
nel procedimento disciplinare
Articolo 42. Ricusazione
ed astensione
Articolo 43. Notificazione
delle deliberazioni
Articolo 44. Ricorso
al Consiglio nazionale
Articolo 45. Riammissione
dei radiati
Articolo 46. Prescrizione
dell'azione disciplinare
TITOLO VI - GLI ONORARI
DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Articolo 47. Criteri
per la determinazione degli onorari
Articolo 48. Determinazione
dei compensi per le singole prestazioni professionali
Articolo 49. Deposito
di documenti presso il Consiglio del Collegio
TITOLO VII - DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Articolo 50. Notificazioni
e comunicazioni
Articolo 51. Prima
formazione dell'albo e dell'elenco
Articolo 52. Attuali
iscritti nell'albo
Articolo 53. Rinnovazione
dei Consigli dei Collegi
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto della professione
A coloro che sono iscritti nell'albo dei
ragionieri e periti commerciali, è riconosciuta competenza tecnica
in materia di ragioneria, di tecnica commerciale, di economia
aziendale nonché in materia di amministrazione e di tributi. In
particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:
L'elencazione di cui al presente articolo non
pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei
ragionieri e periti commerciali, né quanto può fare oggetto
dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a
norma di leggi e di regolamenti.
Articolo 2
Esercizio della professione.
Il ragioniere e perito commerciale non può
esercitare la professione se non è iscritto nell'albo.
Articolo 3
Incompatibilità.
L'esercizio della professione di ragioniere e
perito commerciale è incompatibile con l'esercizio della
professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio
o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di
giornalista professionista, di agente di cambio, di esattore di
pubblici tributi e d'incaricato di gestioni esattoriali.
L'iscrizione nell'albo non è consentita agli
impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai
quali, secondo gli ordinamenti loro applicatili, sia vietato
l'esercizio della libera professione.
Articolo 4
Obbligo del segreto professionale.
I ragionieri e periti commerciali iscritti
nell'albo hanno l'obbligo del segreto professionale.
Nei loro confronti si applicano gli articoli
351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di
procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di
revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci
e quelle relative alle funzioni di sindaco e revisore di società od
enti.
Articolo 5
Vigilanza sull'esercizio della professione.
L'alta vigilanza sull'esercizio della
professione di ragioniere e perito commerciale spetta al Ministro
per la grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per
mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte d'appello.
TITOLO II
I COLLEGI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Articolo 6
Circoscrizione territoriale.
In ogni circondario nel cui territorio
esercitano la professione almeno quindici Ragionieri e periti
commerciali è costituito, con sede nel Comune capoluogo, un
Collegio professionale retto da un Consiglio.
Se il numero dei ragionieri e periti
commerciali è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di
un Collegio vicino determinato dal Consiglio nazionale.
Articolo 7
Composizione del Consiglio del Collegio Eleggibilità dei
Consiglieri
Il Consiglio del Collegio è composto da
cinque membri se gli iscritti nell'Albo non superano i cinquanta, di
sette se superano i cinquanta ma non i cento, di nove se superano i
cento ma non i trecento, di undici se superano i trecento ma non i
cinquecento, di quindici se superano i cinquecento.
Gli iscritti nell'albo eleggono il Consiglio;
sono eleggibili quando abbiano almeno cinque anni di anzianità
professionale.
I componenti del Consiglio durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 8
Cariche del Consiglio
Ciascun Consiglio elegge nel suo seno un
Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Se il Consiglio è
composto da almeno di sette membri, si deve eleggere anche un Vice
Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
impedimento. In mancanza del Presidente e del Vice Presidente, ne fa
le veci il componente più anziano per iscrizione nell'albo e, a
pari anzianità, il più anziano per età.
Articolo 9
Attribuzioni del Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza del
Collegio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel
presente ordinamento.
Articolo 10
Attribuzioni del Consiglio
- delibera la convocazione dell'assemblea;
l) rilascia, a richiesta, i certificati e le
attestazioni relative agli iscritti;
m) stabilisce, entro i limiti strettamente
necessari a coprire le spese del Collegio, una tassa annuale ed una
tassa per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco; nonché una tassa
per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la
liquidazione degli onorari.
Articolo 1l
Riunioni consiliari
Il presidente del Collegio convoca il
Consiglio almeno una volta ogni due si. Deve altresì convocarlo
ogniqualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei
componenti.
Per la validità delle adunanze del Consiglio
occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza
assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
Il segretario redige il verbale sotto la
direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente
e dal segretario.
Articolo 12
Decadenza dalla carica di consigliere
I consiglieri che, senza giustificati motivi,
non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del
Consiglio, decadono dalla carica.
Articolo 13
Delegazione del Collegio
Il Consiglio del Collegio, di cui all'art. 6,
secondo comma, avuto riguardo al numero di coloro che vi esercitano
la professione, può nominare, nel circondario in cui non esista
l'albo, una delegazione di uno o più professionisti che rappresenta
il Consiglio nei rapporti con le autorità giudiziarie ed
amministrative.
Articolo 14
Sostituzione dei componenti del Consiglio
Alla sostituzione dei consiglieri che sono
venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni, o per altre
cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre
dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
I componenti così eletti rimangono in carica
fino alla scadenza del Consiglio.
Se il numero delle vacanze supera la metà dei
componenti del Consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni,
convocare l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio.
Il presidente adotta, in casi di urgenza, i
provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio.
Articolo 15
Scioglimento del Consiglio
Se non si provvede alla integrazione del
Consiglio, se il Consiglio non sia in grado di funzionare, o se
ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.
In caso di scioglimento o di mancata
costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un
commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla
convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del
commissario sono disposti con decreto del Ministero per la grazia e
giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.
Il commissario ha facoltà di nominare un
comitato di non meno di due o di non più di sei componenti, da
scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva
nell'esercizio delle funzioni predette.
Articolo 16
Collegio dei revisori dei conti
I revisori dei conti durano in carica tre anni
e sono rieleggibili.
Articolo 17
Assemblea
L'assemblea è convocata mediante avviso
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno
quindici giorni prima, è spedito per posta mediante raccomandata a
tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del
Collegio per la durata di detto termine.
Ove il numero degli iscritti superi i
cinquecento, può tener luogo dell'avviso spedito per posta, la
notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale
quotidiano locale per due volte consecutive.
Salvo il disposto dell'art. 19, l'assemblea è
regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà degli iscritti, ed, in seconda convocazione, che non
può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con
qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza
assoluta di voti.
Il presidente e il segretario del Consiglio
sono rispettivamente il presidente il segretario dell'assemblea
degli iscritti.
Constatata la validità dell'assemblea,
qualora un quinto dei presentì ne faccia domanda, il presidente e
il segretario sono nominati dall'assemblea.
Quest'ultima disposizione non si applica per
la elezione del Consiglio del Collegio.
Articolo 18
Convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei conti
L'assemblea generale degli iscritti nell'albo
o nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo e di quello
consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.
Articolo 19
Convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio del
Collegio e del Collegio dei revisori dei conti
Per l'elezione del Consiglio del Collegio, il
presidente convoca l'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i
sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco
di cui all'art. 29, comma quinto.
L'avviso deve indicare il luogo, il giorno,
l'ora e lo scopo dell'adunanza.
L'assemblea è valida se interviene almeno un
sesto degli iscritti nell'albo. Per la validità dell'assemblea i
votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci.
I componenti del Consiglio e del Collegio dei
revisori dei conti sono eletti a maggioranza assoluta di voti
segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un
numero di nomi non superiori a quello delle persone da eleggere. In
caso di parità, è preferito il candidato più anziano per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età.
Non è ammesso il voto per delega.
E' ammessa, peraltro, la votazione mediante
lettera. L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla,
piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni, al
segretario del Consiglio, il quale la chiude in una busta
immediatamente. Su questa il votante scrive il proprio nome e
cognome e il segretario appone la firma col bollo dell'ufficio.
Le buste sono consegnate al presidente
dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione.
L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto
la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea
in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante,
legalizzata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che nella
busta è contenuta la scheda di votazione. Il presidente
dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna
busta e dopo aver fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori,
dei nomi dei votanti per lettera apre le buste, ne estrae le
relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.
Decorse cinque ore dall'inizio delle
operazioni di voto, il presidente, dopo avere ammesso a votare gli
elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara
chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle
operazioni di scrutinio, assistito ' da due scrutatori da lui
scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne
dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone
pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al
Consiglio nazionale.
Articolo 20
Reclami contro i risultati delle elezioni
Contro i risultati delle elezioni ciascun
iscritto nell'albo del Collegio può proporre reclamo al Consiglio
nazionale entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.
Articolo 21
Assemblee straordinarie
Il presidente deve convocare senza ritardo
l'assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione
degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli
iscritti nell'albo o nell'elenco del Collegio. Se non vi provvede,
l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il Tribunale,
il quale designa il professionista che deve presiederla.
TITOLO III
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Articolo 22
Sede e composizione del Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti
commerciali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e
giustizia.
Esso è composto di undici membri eletti dai
Consiglieri dei Collegi fra coloro che abbiano un'anzianità di
almeno dieci anni dì iscrizione nell'albo.
Ogni Consiglio di Collegio non può eleggere
più di un candidato.
A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni
cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento
iscritti nell'albo ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione
di cento.
Ogni Consiglio comunica il risultato della
votazione, indicando il numero degli iscritti nell'albo, il nome, la
data e il luogo di iscrizione nell'albo, la data di nascita e
l'indirizzo del candidato designato, ad una Commissione nominata dal
Ministro per la grazia e giustizia e composta da un magistrato di
appello, che la presiede, e da due professionisti. La Commissione,
verificata la osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria
dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti
i primi undici. In caso di parità di voti, è preferito il
candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che
abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
I risultati delle operazioni sono pubblicati
nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono
comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.
I membri del Consiglio nazionale durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data
del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli
eletti.
I Consigli dei Collegi devono essere convocati
per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il
Consiglio nazionale.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio
nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.
Articolo 23
Cariche
Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno un
presidente, un vice presidente e un segretario.
Articolo 24
Incompatibilità - Sostituzione dei componenti.
Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio di un
Collegio e del Consiglio nazionale.
In mancanza di opzione entro venti giorni
dalla comunicazione, si presume la rinunzia alla carica di
componente del Consiglio del Collegio.
A sostituire i componenti che sono venuti a
mancare per qualsiasi causa, sono chiamati, dal Consiglio nazionale,
i candidati, compresi nella graduatoria formata a termini dell'art.
22, comma quinto, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In mancanza di tali candidati, si procede ad
elezioni suppletive da parte dei Consigli dei Collegi che avevano
designato il componente da sostituire.
Articolo 25
Attribuzioni.
Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare
gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:
a) dà parere, quando ne è richiesto, sui
progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- coordina e promuove le attività dei
Consigli dei Collegi per favorire le iniziative intese al
miglioramento ed al perfezionamento professionale;
c) vigila per il regolare funzionamento dei
Consigli dei Collegi;
d) decide della riunione degli albi e sulla
loro separazione;
e) designa i rappresentanti dei ragionieri e
periti commerciali presso commissioni
ed organizzazioni di carattere nazionale ed
internazionale;
f) determina la misura del contributo da
corrispondersi annualmente dagli iscritti negli albi e negli elenchi
per le spese del proprio funzionamento;
g) decide in via amministrativa sui ricorsi
avverso le deliberazioni dei Consigli dei Collegi in materia di
iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale di cancellazione, nonché
in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei
Consigli dei Collegi;
- formula il regolamento per la
trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da
approvarsi dal Ministero per la grazia e giustizia.
Articolo 26
Riunioni consiliari
Il presidente del Consiglio nazionale convoca
il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo a
richiesta di almeno cinque membri.
Per la validità delle adunanze del Consiglio
nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
In caso di assenza del presidente e del vice
presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione
nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza
assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del
presidente o di chi ne fa le veci.
Articolo 27
Notificazione delle decisioni
Le decisioni del Consiglio nazionale sono
notificate entro trenta giorni agli interessati, al pubblico
ministero presso la Corte di appello della circoscrizione alla quale
l'interessato appartiene nonché al Consiglio del Collegio ed al
Ministero di grazia e giustizia.
Articolo 28
Reclami
Le deliberazioni del Consiglio nazionale in
materia di iscrizione nell'albo o nell'elenco e di cancellazione,
nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del
Consiglio del Collegio possono essere impugnate davanti al Tribunale
del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione,
dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione
stessa.
Il Tribunale provvede in camera di consiglio,
con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
L'appello dalla sentenza del Tribunale è
deciso con l'osservanza delle medesime forme.
TITOLO IV
GLI ALBI E GLI ELENCHI: CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI
Articolo 29
Albo ed elenco dei non esercenti
Il Consiglio di ciascun Collegio custodisce
l'albo dei ragionieri e periti commerciali.
Il Consiglio, entro il primo trimestre di ogni
anno, provvede alla revisione dell'albo da esso tenuto ed alle
occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative
norme.
L'albo, a cura del Consiglio del Collegio,
deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al
Consiglio nazionale, ai Capi della Corte di appello, dei Tribunali e
delle Preture del distretto, nonché agli altri Consigli dei
Collegi.
L'albo deve contenere il cognome, il nome, la
paternità, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli
iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo di base
al quale questa è stata disposta. L'albo è
compilato secondo l'ordine di anzianità, dell'iscrizione e porta un
indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione
nell'albo.
Coloro che, a norma dell'art. 3, non possono
esercitare la professione, avendone i requisiti, sono iscritti a
loro richiesta in uno speciale elenco contenente le indicazioni di
cui al comma precedente.
Articolo 30
Divieto di iscrizione in più albi - Anzianità
La data di iscrizione nell'albo stabilisce
l'anzianità.
Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo
iscritti nell'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima
iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.
Articolo 31
Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale
1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo o
nell'elenco speciale è necessario:
- essere cittadino italiano o di uno Stato
membro delle Comunità europee oppure cittadino di uno Stato con
il quale esista trattamento di reciprocità;
- godere dei diritti politici;
- essere di condotta irreprensibile;
- non avere riportato condanna a pene che, a
norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione
dall'albo;
- avere la residenza anagrafica nella
circoscrizione del Collegio Professionale presso il quale
l'iscrizione è richiesta
- avere conseguito il Diploma di Ragioniere e
Perito commerciale ed essere in possesso di un Diploma
Universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di
un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure
della laurea in giurisprudenza o in Economia e Commercio;
- avere conseguito l'abilitazione
professionale.
- Con decreto del Ministro dell'Università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio
universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di
accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma
al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del
comma 1.
- L'abilitazione all'esercizio della libera
professione è subordinata al compimento di un periodo di
pratica triennale da affettuare, dopo il conseguimento del
diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso
un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale
da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al
superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle
norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta
da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea
in giurisprudenza o in economia e commercio.
- Le modalità di iscrizione, lo svolgimento
della pratica professionale nonché la tenuta dei relativi
registri da parte dei Collegi dei Ragionieri e Periti
commerciali saranno disciplinati dal Consiglio Nazionale dei
Ragionieri e Periti Commerciali.
Articolo 32
Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale
La domanda per l'iscrizione nell'albo o
nell'elenco speciale, redatta su carta bollata e corredata dei
documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal
presente ordinamento, nonché dalla ricevuta di pagamento della
prescritta tassa, deve essere diretta al Consiglio del Collegio
nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
Il rigetto della domanda, per motivi di
incompatibilità o di condotta, non può essere pronunciato se non
dopo aver sentito il richiedente.
Il Consiglio deve deliberare nel termine di
tre mesi dalla presentazione della domanda.
La deliberazione adottata su relazione di un
consigliere, è motivata e deve essere notificata, entro quindici
giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il
Tribunale.
Contro tale deliberazione, l'interessato ed il
pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale,
nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso
del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
Qualora il Consiglio non abbia provveduto
sulla domanda nel termine stabilito nel terzo comma del presente
articolo, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza di
tale termine, proporre ricorso al Consiglio nazionale che,
richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.
Articolo 33
Trasferimento di residenza.
Il ragioniere e perito commerciale che
trasferisce la residenza può chiedere i1 trasferimento
dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza.
In caso di accoglimento della domanda, il
richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo
precedente.
Non è ammesso il trasferimento quando il
richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare
o sia sospeso dall'esercizio della professione.
Per le iscrizioni in seguito a trasferimento
si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
TITOLO V
CANCELLAZIONE DALL'ALBO O DALL'ELENCO
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Articolo 34
Cancellazione dall'albo o dall'elenco
Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto,
la cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio del Collegio
d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:
dell'art. 31, salvi i casi di radiazione;
3) quando l'iscritto trasferisce la residenza
fuori della circoscrizione del Collegio presso cui è iscritto o
comunque si rende irreperibile.
Il Consiglio del Collegio pronuncia la
cancellazione dall'elenco speciale nel caso di rinuncia ed in quelli
indicati ai numeri 2 e 3 del presente articolo.
La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia
e di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver
sentito l'interessato.
Le deliberazioni del Consiglio del Collegio
sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico
ministero presso il Tribunale.
L'interessato ed il pubblico ministero possono
proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di
trenta giorni dalla notificazione.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
Il ragioniere e perito commerciale cancellato
dall'albo o dall'elenco speciale ha diritto di esservi reiscritto
qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la
cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicabili le
disposizioni dell'art. 31.
Articolo 35
Responsabilità disciplinare degli iscritti nell'albo dei ragionieri
e periti commerciali - Azione disciplinare
Il ragioniere e perito commerciale che si
rende colpevole di abusi o manca nell'esercizio della professione o
comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro
professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.
Salvo il disposto dell'art. 38, commi secondo
e terzo, il Consiglio del Collegio che custodisce l'albo o l'elenco
speciale in cui l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento
disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso
il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, oppure su
richiesta degli interessati.
Se l'incolpato è membro del Consiglio del
Collegio, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al
Consiglio costituito nella sede della Corte di appello e, se egli
appartiene a quest'ultimo, al Consiglio costituito nella sede della
Corte di appello vicina, determinata dal Consiglio nazionale.
Articolo 36
Pene disciplinari
Le pene disciplinari che il Consiglio può,
secondo i casi, applicare sono:
1) la censura;
2) la sospensione dall'esercizio professionale
per un tempo non superi ai due anni;
3) la radiazione.
Articolo 37
La censura
La censura consiste in una dichiarazione di
biasimo.
Articolo 38
Casi di radiazione
La radiazione è pronunciata contro il
ragioniere e perito commerciale che abbia, con la sua condotta,
gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della
professione.
La condanna per delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non
colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa
la radiazione di diritto dall'albo o dall'elenco.
Importano parimenti la radiazione di diritto:
1) l'interdizione dai pubblici uffici,
perpetua o di durata superiore a tre anni, o la interdizione dalla
professione per una eguale durata;
2) il ricovero in un manicomio giudiziario,
nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale e
l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La radiazione nei casi previsti dai commi
secondo e terzo del presente articolo è dichiarata dal Consiglio
del Collegio, sentito, ove lo creda, l'interessato.
Articolo 39
Casi di sospensione.
Oltre i casi di sospensione dall'esercizio
professionale previsti nel Codice penale, importano di diritto la
sospensione dall'esercizio della professione:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una
durata non superiore a tre anni;
- il ricovero in un manicomio giudiziario
fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il ricovero in
una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una delle
misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215 del
Codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3;
- l'emissione di un mandato o di un ordine di
cattura.
La sospensione è dichiarata dal Consiglio del
Collegio, sentito, ove lo creda, il professionista.
Il Consiglio del Collegio, osservate le forme
del procedimento disciplinare
può pronunciare la sospensione nei casi in
cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il
decoro professionale, nonché a carico degli iscritti che non
adempiono, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento
dei contributi previsti dal presente ordinamento. La sospensione
inflitta per quest'ultimo motivo è revocata, con provvedimento del
presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagate
le somme dovute.
Nei casi previsti nelle lettere a), b) e c)
del presente articolo ed in quello di omesso pagamento dei
contributi la durata della sospensione non è soggetta a limiti di
tempo.
Il ragioniere e perito commerciale cui sia
stata applicata la censura è punito con la sospensione non
inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.
Articolo 40
Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale
Il ragioniere e perito commerciale iscritto
nell'albo o nell'elenco che sia sottoposto a giudizio penale è
sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha
formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta
sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché
l'imputato non l'ha commesso.
Articolo 41
Istruttoria nel procedimento disciplinare
Ferme le disposizioni di cui agli articoli 38,
ultimo comma, e 39, secondo comma, nessuna pena disciplinare può
essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire
avanti il Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a
giorni dieci per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha
facoltà dì presentare documenti e memorie difensive
Articolo 42
Ricusazione ed astensione
I membri del Consiglio devono astenersi quando
ricorrono i motivi indicati nell'art. 51 del Codice di procedura
civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.
Sull'astensione e sulla ricusazione decide il
Consiglio.
Se non è disponibile il numero dei componenti
del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono
rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte
d'appello. Se i componenti che hanno chiesta l'astensione o sono
stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono
rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio
costituito nella sede della Corte d'appello viciniore.
Il Consiglio competente a termini del comma
precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la
ricusazione, si sostituisce al Consiglio del Collegio cui
appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono
stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione
del procedimento.
Articolo 43
Notificazione delle deliberazioni
Le deliberazioni disciplinari sono notificate
entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso
il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonché
al procuratore generale presso la Corte di appello e al Ministero di
grazia e giustizia.
Articolo 44
Ricorso al Consiglio nazionale
Nel termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono
proporre ricorso al Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale può sospendere
l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può
infliggere al professionista una pena disciplinare o più grave.
Gli effetti del ricorso sono limitati ai
professionisti che l'hanno proposto.
Articolo 45
Riammissione dei radiati
Il ragioniere o perito commerciale radiato
dall'albo o dall'elenco può essere riammesso, purché siano
trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se
questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la
riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha
tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
Si applicano le disposizioni dell'art. 32.
Articolo 46
Prescrizione dell'azione disciplinare
L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
TITOLO VI
GLI ONORARI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Articolo 47
Criteri per la determinazione degli onorari
I criteri per la determinazione degli onorari
e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai
ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti c, tariffa, a
carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su
proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il
Consiglio nazionale.
Articolo 48
Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali
I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con
riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni
medesime. Si tiene conto altresì della sede, dell'urgenza, delle
responsabilità assunte dal professionista e dei risultati
conseguiti.
Articolo 49
Deposito di documenti presso il Consiglio del Collegio
I ragionieri e periti commerciali non possono
ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti
allegando il mancato pagamento degli onorari o dei diritti loro
dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.
Su reclamo dell'interessato, il Consiglio
ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le
scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione
amichevole della controversia.
TITOLO Vll
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 50
Notificazioni e comunicazioni
Le notificazioni prescritte dal presente
ordinamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera
raccomandata.
Articolo 51
Prima formazione dell'albo e dell'elenco
Per la prima formazione dell'albo e
dell'elenco, gli interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente ordinamento, presenteranno, nella cancelleria
della Corte d'appello, domanda di iscrizione.
Decorso tale termine, il presidente della
Corte d'appello provvede alla costituzione di una commissione
straordinaria composta di un magistrato di appello, che, la
presiede, e di quattro ragionieri e periti commerciali iscritti
nell'albo da almeno dieci anni. Le funzioni di segretario sono
esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario
designato dal presidente.
La commissione prende in esame le domande e
forma un albo ed un elenco per ciascun circondario del distretto,
osservate le norme di cui all'art. 6 del presente ordinamento. La
formazione dell'albo e dell'elenco dev'essere compiuta entro quattro
mesi dalla costituzione della commissione.
Le decisioni della commissione sono
impugnabili dall'interessato e dal pubblico ministero davanti al
Tribunale del luogo dove ha sede la commissione che ha emesso la
deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione della deliberazione stessa.
Si osservano le disposizioni dei commi secondo
e terzo dell'art. 28.
Articolo 52
Attuali iscritti nell'albo
Coloro che all'entrata in vigore del presente
ordinamento sono compresi nel l'albo dei ragionieri sono iscritti, a
domanda, nell'albo o nell'elenco indicati nell'art. 29 e conservano
l'anzianità della precedente iscrizione.
Articolo 53
Rinnovazione dei Consigli dei Collegi
I Consigli dei Collegi in carica al giorno
dell'entrata in vigore del presente ordinamento continuano
nell'esercizio delle loro funzioni fino alla rinnovazione de
Consigli secondo le norme del presente ordinamento.
La rinnovazione dovrà aver luogo entro un anno dalla sua entrata in vigore.
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